Calcolo dell’adeguamento ISTAT sull’assegno di mantenimento: quando si fa e come funziona per gli arretrati

L’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento è una procedura con la finalità di agevolare coniugi e figli ed evitare che a causa dell’inflazione, la moneta venga svalutata e di conseguenza si perda il potere d’acquisto.

Innanzitutto, la rivalutazione dell’Istituto nazionale di statistica viene imposta e quindi con obbligo di Legge. Essa si basa annualmente su indici ISTAT, a meno che i parametri non vengano comunicati dal giudice o dalle parti coinvolte.

L’adeguamento deve verificarsi sia in caso di divorzio che di separazione. Sarà il giudice di pace a concordare chi dei due coniugi dovrà versare una specifica somma di denaro a favore dell’altro. Tale considerazione sarà basata sull’individuo più forte economicamente.

Per effettuare il corretto calcolo di adeguamento ISTAT sull’assegno di mantenimento, si prende in considerazione l’indice FOI, che comprende i prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai e il netto dei consumi relativamente ai tabacchi. Il listino viene caricato dalla Gazzetta Ufficiale.

La procedura adeguata è quella di prendere come riferimento, l’indice ISTAT relativamente al mese in corrispondenza del primo pagamento del precedente anno scritto sull’assegno di mantenimento.

Adeguamento ISTAT sugli arretrati del mantenimento

Non è raro che una rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento sia errata, motivo per cui nasce la possibilità di poter richiedere gli arretrati. Insieme ad essi, il tribunale dovrà aggiungere gli interessi maturati nel periodo relativo alle somme di denaro che non sono state versate entro il massimo termine di prescrizione.

A questo punto il coniuge beneficiario dell’assegno, dovrà occuparsi di preparare un atto di precetto. Se l’ex coniuge continuasse a non voler adempiere oppure non si fosse stipulato un nuovo accordo, la procedura dovrà esser portata a termine da un avvocato mediante causa espropriativa.

Un adeguamento ISTAT sull’assegno di mantenimento, non potrà mai risultare in diminuzione, neanche qualora vi sia una deflazione o il costo della vita si riduca per cause terze. L’unico caso ammesso in verità, è soltanto qualora l’importo fosse più elevato rispetto a quello pattuito dal giudice.

In alternativa, indipendentemente che l’assegno vada ai figli o all’ex coniuge, non vi sono ulteriori possibilità di poter ridurre la valutazione dell’ISTAT in quanto tale procedura non è consentita dalla Legge.

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