Quando un lavoro si qualifica come manutenzione ordinaria e quando straordinaria

Qualificare come manutenzione ordinaria piuttosto che manutenzione straordinaria un intervento di ristrutturazione edilizia non è cosa ininfluente, dal momento che dalla tipologia di lavoro edile dipende: il tipo di permessi da richiedere al Comune; l’IVA applicabile sulla fornitura dei materiali e sulla manodopera; la possibilità di accedere ad incentivi statali e locali o a detrazioni fiscali; l’eventuale contributo di costruzione da versare.

Di seguito riportiamo le indicazioni del Testo Unico Edilizio che, dopo aver individuato sei categorie di intervento: 1) manutenzione ordinaria, 2) manutenzione straordinaria, 3) restauro e risanamento conservativo, 4) ristrutturazione edilizia, 5) nuova costruzione e 6) ristrutturazione urbanistica, annovera:

Tra i lavori di manutenzione ordinaria:

  • La tinteggiatura di pareti e soffitti
  • La sostituzione di pavimenti
  • La sostituzione di infissi esterni
  • Il rifacimento di intonaci
  • La sostituzione di tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
  • La riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
  • La riparazione delle grondaie
  • La riparazione delle mura di cinta
  • Il rifacimento dei sanitari del bagno (oppure l’aggiunta di un lavabo o la sostituzione delle piastrelle)
  • Il rifacimento dei sanitari del bagno (oppure l’aggiunta di un lavabo o la sostituzione delle piastrelle)
  • L’aggiunta di una lampada a muro
  • Etc.

Tra i lavori di manutenzione straordinaria:

  • L’installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • La realizzazione dei servizi igienici;
  • La sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • Il rifacimento di scale e rampe;
  • La realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • La costruzione di scale interne;
  • La sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
  • I lavori di risparmio energetico, come sostituzione della caldaia, installazione di pannelli solari termici per l’acqua calda sanitaria o di pannelli fotovoltaici
  • Le opere di consolidamento statico
  • Il rifacimento integrale dei servizi igienici
  • La modifica integrale dell’impianto idrico, elettrico e/o sanitario
  • Etc.

Tra i lavori di ristrutturazione edilizia:

  • La modifica della facciata;
  • La realizzazione di una mansarda o di un balcone;
  • L’apertura di nuove porte e finestre;
  • La trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  • La sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
  • La costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici o dei volumi esistenti

Tra i lavori di restauro e risanamento conservativo:

  • L’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
  • Il ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio.

Da quanto detto si evince che per manutenzione ordinaria si intendono quei lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (porte, finestre, pavimenti, etc.) e tutti quelli volti ad integrare e a mantenere l’efficienza degli impianti tecnologici esistenti (come quello di riscaldamento o l’impianto elettrico); quando invece un intervento comporta una vera e propria innovazione rientra nella categoria nella manutenzione straordinaria.

Come si diceva, non si tratta di una differenza trascurabile, dal momento che, ad esempio, i lavori di manutenzione ordinaria non hanno bisogno di alcuna autorizzazione edilizia, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria, che comportano la sostituzione di parti strutturali dell’edificio, devono essere segnalati all’ Ufficio Tecnico Comunale, accompagnati da una Denuncia di inizio attività (DIA) firmata dal proprietario o dall’avente diritto e asseverata da un tecnico abilitato (anche se attualmente la sostituzione degli infissi esterni e lo spostamento dei tramezzi, e in generale tutti quelli che non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, semplicemente inviando all’amministrazione comunale il progetto e la comunicazione di inizio lavori –CILA- sempre asseverata).

Considerate però sempre che la schematizzazione che vi abbiamo fornito è solo una summa, dunque se volete essere sicuri di quando un lavoro si qualifica come manutenzione ordinaria e quando straordinaria vi consigliamo di consultare delle aziende edili specializzate; per trovarle in maniera semplice potete andare qui

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